Riassunto della legislazione spagnola sulla donazione di ovociti

Sintesi della legislazione spagnola in materia di donazione di gameti

Ricevente

In Spagna, qualsiasi donna maggiorenne e con piena capacità di agire potrà considerarsi ricevente o beneficiaria delle tecniche di Riproduzione Assistita regolate dalla legge, sempre quando abbia dato il proprio consenso per iscritto. La donna potrà considerarsi beneficiaria o ricevente delle suddette tecniche indipendentemente dal suo stato civile ed orientamento sessuale (Art. 6.1). Nel caso in cui la signora fosse coniugata, verrà richiesto anche il consenso del marito, a meno che non siano separati, legalmente o di fatto, e questo venga dimostrato in maniera certa(Art. 6.3).

Donatore/donatrice

L’équipe medica è responsabile della scelta della donatrice, come specifica l’Art. 6.4. In nessun caso si potrá selezionare il donatore su pazienti. Si dovrá garantire che la donatrice possieda la massima somiglianza possibile, fenotipica ed immunologica, e le massime possibilità di compatibilità con la ricevente, cosí come che la donazione avvenga in anonimato.

Crioconservazione

L’Art. 11.1 della vigente legge 2006, n. 14, stabilisce che il seme potrà essere crioconservato in banche di gameti autorizzate per tutta la durata della vita del donatore. L’utilizzo di ovociti e tessuto ovarico crioconservati, d’altra parte, richiederà previa autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria competente. I preembrioni che nel ciclo di FIV non vengano trasferiti alla ricevente, restando perciò inutilizzati, potranno essere crioconservati in banche appositamente autorizzate e la loro crioconservazione potrà prolungarsi fino al momento in cui i medici responsabili ritengano che la ricevente non sia in possesso dei requisiti clinici necessari ai fini della tecnica di riproduzione assistita. L’Art. 11.4 stabilisce quattro possibili destini per i preembrioni crioconservati: il loro utilizzo da parte della stessa ricevente o coppia, la donazione a fini riproduttivi, la donazione a fini di investigazione o la cessazione della conservazione, senza nessun altro uso. Almeno ogni due anni verrà richiesto alla donna o coppia genitrice il rinnovo o la modifica del consenso per quanto concerne il destino dei preembrioni crioconservati (Art. 11.6).